Menu Content/Inhalt
Home
Uu blog di tutte le sezioni senza immagini
Benvenuti in Privacyonline PDF Stampa E-mail
Scritto da Web Master   
venerdì 09 luglio 2010

 

 

Gentile visitatore

29 Settembre 2010 - Laughing Expo Napoli Palazzo dei Congressi, Stazione Marittima

CCTV & IP Security Forum è organizzato da Ethos Media Group con il patrocinio di Federprivacy.   

  

                           

Coordinatore Regionale Campania:  Generoso Testa

Non esitare a contattarci per ulteriori informazioni!

 

Consulta sempre i Provvedimenti del Garante sul sito "Istituzionale"

 

 

Consulenza on-line 

con soli 36,00 euro

                                                  Consulente Certificato


Attestato di competenza

                                        

                           Credits: Testa Generoso è iscritto a FEDERPRIVACY

( Federazione Italiana Privacy )


        Portale Federprivacy - Sito Istituzionale della Federazione Italiana della Privacy

Ultimo aggiornamento ( martedì 10 agosto 2010 )
 
Adeguamenti al 31 Marzo di ogni anno PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
lunedì 05 ottobre 2009

 

Gentili utenti e navigatori web 

Entro il 31 Marzo di ogni anno, come previsto dal D.lgs. 196/2003
(cosiddetto decreto sulla privacy), è necessario adeguare il Documento
Programmatico sulla Sicurezza quando ci siano state una o
più modifiche in ordine all'attività svolta dalla sede e, comunque, con obbligo di revisione.
In pratica se, ad esempio, abbiamo aggiornato il nostro
sistema di sicurezza informatico sostituituendo un software
antivirus utilizzato sul computer dove si trattano i dati
personali e/o sensibili è bene agiornare anche il Documento
Programmatico sulla Sicurezza.

Ultimo aggiornamento ( mercoledì 07 ottobre 2009 )
 
Lavori in corso PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
venerdì 30 marzo 2007

Visti i continui cambiamenti nel settore privacy il sito sarà in fase di continua evoluzione. Vi ringraziamo per la comprensione

Ultimo aggiornamento ( sabato 31 marzo 2007 )
 
Notifica al Garante PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
domenica 04 marzo 2007

Fonte: sito web del Garante della privacy 

Che cosa è
La notificazione è una dichiarazione con la quale un soggetto pubblico o privato rende nota al Garante per la protezione dei dati personali l’esistenza di un’attività di raccolta e di utilizzazione dei dati personali, svolta quale autonomo titolare del trattamento.
A chi è trasmessa
Al Garante, tramite il suo sito e utilizzando la procedura indicata nelle istruzioni.
In quale momento si presenta
Per le attività di trattamento dei dati che non esistevano prima del 1° gennaio 2004, la notificazione va effettuata prima che inizi il trattamento medesimo.
Per le attività che erano già in essere prima del 1° gennaio 2004, la notificazione si può effettuare entro il 30 aprile 2004.
Quante volte si notifica
Una sola volta, indipendentemente dalla durata, dal tipo e dal numero delle operazioni di trattamento, sia che si effettui un solo trattamento, sia che si curino più attività di trattamento con finalità correlate tra loro.
Che cosa riguarda
La notificazione riguarda l’attività di trattamento di dati personali (a volte solo se registrati in banche dati o archivi indicati dalla legge o dal Garante), ma non una banca dati o un archivio in quanto tale.
Può aversi, infatti, un trattamento anche se materialmente i dati non sono organizzati in una banca dati.
Come si trasmette
Come già detto, solo per via telematica tramite questo sito, anche con la collaborazione di eventuali intermediari autorizzati.
Va ripetuta?
No. Una nuova notificazione è richiesta solo: a) prima che cessi definitivamente l’attività di trattamento; b) oppure prima che si apportino al trattamento alcune modifiche agli elementi da indicare nella notificazione.
Cosa è cambiato dal 1° gennaio 2004
A partire da tale data sono tenuti a notificare solo alcuni soggetti, ossia solo i titolari che effettuano una o più attività di trattamento tra quelle specificamente indicate dal Codice (la precedente normativa, invece, prevedeva per tutti i titolari l’obbligo di effettuare la notificazione, a meno che potessero avvalersi dei casi di esonero o di possibile utilizzazione di una notificazione semplificata).
Il Garante potrà individuare, con un proprio provvedimento, nell’ambito dei trattamenti che devono essere notificati, alcuni trattamenti che presentano minori rischi per i diritti degli interessati e che possono pertanto essere esonerati dalla notificazione; potrà, al contrario, anche indicare altri trattamenti al momento non indicati espressamente dalla legge, che dovranno essere notificati.
È possibile una notificazione distinta se si trasferiscono dati all’estero?
No. Se si trasferiscono dati all’estero, la circostanza va indicata nella stessa, unica notificazione che riguarda questi dati.
Quale uso viene fatto della notificazione?
Le notificazioni sono inserite in un registro pubblico che sarà consultabile gratuitamente da tutti on-line.
Il cittadino può così acquisire notizie e può utilizzarle per le finalità di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali (ad esempio, per esercitare il diritto di accesso ai dati o altri diritti riconosciuti dal Codice in materia di protezione dei dati personali).
Mediante il registro saranno effettuati controlli sui trattamenti oggetto di notificazione, verificando le notizie in essa contenute
A quale obbligo è soggetto chi non deve notificare?
Il titolare che non è tenuto alla notificazione deve comunque fornire le notizie contenute nel modello di notificazione a chi ne fa richiesta (nell’esercizio del diritto di accesso e degli altri diritti riconosciuti all’interessato), a meno che il trattamento riguardi pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.
Nel registro dei trattamenti ci sono i nomi delle persone cui si riferiscono i dati?
No. Tuttavia, le notizie accessibili mediante la consultazione del registro permettono di capire che tipo di dati sono trattati.
Cosa accade se si omette la notificazione o la si presenta in ritardo o incompleta?
Il titolare è punito con una sanzione pecuniaria (da diecimila euro a sessantamila euro) e con la pena accessoria della pubblicazione dell’ordinanza che applica la sanzione stessa in uno o più giornali, per intero o per estratto.
Cosa accade se nella notificazione ci sono notizie non veritiere?
La falsa dichiarazione è un reato, punito con la reclusione (da sei mesi a tre anni e salvo che il fatto configuri un reato più grave).

Ultimo aggiornamento ( mercoledì 07 ottobre 2009 )
 
<< Inizio < Prec. 1 2 Pross. > Fine >>

Risultati 1 - 8 di 10

Annunci

Ricordiamo gli utenti di verificare eventuali aggiornamenti utili da apportare al DPS da noi elaborato e di comunicarci le eventuali variazioni.